Sez. 2 - , Sentenza n. 4159 del 12/11/2019 Ud. (dep. 31/01/2020) Rv. 278226 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Ricorso per cassazione - Annullamento per motivi non esclusivamente personali - Limiti dell'effetto estensivo - Individuazione - Coimputato non impugnante il punto della decisione oggetto della pronuncia di annullamento - Inclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, anche nei confronti dell'imputato non ricorrente sul punto, limitatamente alla confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, per difetto assoluto di motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)