Sez. 6, Sentenza n. 1940 del 03/12/2015 Ud. (dep. 19/01/2016) Rv. 266686 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Ricorso per cassazione - Annullamento per motivi non esclusivamente personali - Limiti dell'effetto estensivo - Individuazione - Coimputato non impugnante il punto della decisione oggetto della pronuncia di annullamento - Inclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, anche nei confronti degli imputati non ricorrenti sul punto, limitatamente alla misura dell'aumento di pena disposto per la continuazione, per l'effetto rideterminando la pena di tutti i coimputati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)