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Sez. 2, Sentenza n. 1743 del 06/06/1972 (Rv. 358668 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI - COSTRUZIONI DI CANALI OD ACQUEDOTTI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358668-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI - COSTRUZIONI DI CANALI OD ACQUEDOTTI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - DIFFERENZE.*

Gli artt 889 e 911 cod civ prevedono e disciplinano situazioni di fatto diverse tra loro: in relazione alla prima disposizione e per le ipotesi espressamente considerate, le distanze minime dal confine sono fissate dalla legge e debbono essere osservate indipendentemente dalla sussistenza o meno in concreto del pericolo derivante dall'apertura di pozzi e cisterne, e cio sulla base di una presunzione iuris et de iure; la seconda disposizione, in aggiunta alle distanze dal confine, prevede una indagine concreta per accertare e valutare il pregiudizio idrico e le cautele occorrenti per l'esecuzione di opere incidenti sul regime idrico della zona. (nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto ingiustificata, ai fini dell'applicazione dell'art 889 cod civ, la distinzione tra pozzi in muratura e pozzi tubolari aspiranti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)