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Sez. 3, Sentenza n. 6775 del 18/11/1986 (Rv. 448895 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA RIVOLTA AL TERZO ACQUIRENTE - EFFETTI - CONTROVERSIA SUCCESSIVAMENTE INSORTA SULLA SPETTANZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO - INCIDENZA DI CIRCOSTANZA SOPRAVVENUTA AL SUBINGRESSO DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448895-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA RIVOLTA AL TERZO ACQUIRENTE - EFFETTI - CONTROVERSIA SUCCESSIVAMENTE INSORTA SULLA SPETTANZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO - INCIDENZA DI CIRCOSTANZA SOPRAVVENUTA AL SUBINGRESSO DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il riscatto agrario - che integra un diritto potestativo del soggetto pretermesso e presuppone l'avvenuta alienazione del fondo in violazione del diritto di prelazione - si esercita mediante la dichiarazione negoziale unilaterale recettizia comunicata all'acquirente del fondo e produce l'effetto di sostituire - in tale momento - il titolare del diritto di riscatto all'acquirente nel rapporto giuridico generato dal contratto di compravendita con effetto ex tunc, dal momento cioè della conclusione di tale contratto. Conseguentemente l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al retraente deve essere riferita a quel momento in relazione al quale, perciò, va accertata dal giudice, non rilevando che essi sussistano anche alla data della decisione - di natura dichiarativa - della controversia insorta sulla esistenza o meno del diritto di riscatto, essendosi l'acquisto già verificato. (Conf 3016/85, mass n 440730).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)