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Sez. 3, Sentenza n. 3016 del 17/05/1985 (Rv. 440730 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA RIVOLTA AL TERZO ACQUIRENTE - EFFETTI - CONTROVERSIA SUCCESSIVAMENTE INSORTA SULLA SPETTANZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO - INCIDENZA DI CIRCOSTANZA SOPRAVVENUTA AL SUBINGRESSO DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (MORTE DEL RETRAENTE).*
Stato
decisa il 1985-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440730-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA RIVOLTA AL TERZO ACQUIRENTE - EFFETTI - CONTROVERSIA SUCCESSIVAMENTE INSORTA SULLA SPETTANZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO - INCIDENZA DI CIRCOSTANZA SOPRAVVENUTA AL SUBINGRESSO DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (MORTE DEL RETRAENTE).*

Qualora il titolare della prelazione agraria, che non sia stato posto in grado di farla valere, eserciti il diritto potestativo di riscatto, con dichiarazione unilaterale recettizia rivolta al terzo acquirente, la percezione da parte di quest'ultimo della dichiarazione medesima segna il perfezionarsi della vicenda traslativa del fondo, determinando il subingresso del retraente al retrattato nella posizione di compratore, e quindi di proprietario del bene, con effetto "ex tunc", a partire dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. Ne deriva che la controversia successivamente insorta sulla spettanza del diritto di prelazione e riscatto si traduce nell'accertamento del pregresso verificarsi del suddetto subingresso nella proprietà del bene, con l'ulteriore conseguenza che la relativa indagine deve prescindere da circostanze intervenute dopo tale subingresso, quale la morte del retraente, la quale non può interferire sull'acquisto del diritto dominicale già verificatosi, e spiega rilievo solo al diverso fine del trasferimento del diritto stesso agli eredi (oltre che della loro successione nella posizione processuale del "de cuius"). (V 3654/84, mass n 435646).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)