Sez. 1, Sentenza n. 6781 del 03/07/1990 (Rv. 468089 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE - REGIONE LAZIO - ENTI OSPEDALIERI - DEBITI CONTRATTI ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1980 - TRASFERIMENTO AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE - REGIONE LAZIO - ENTI OSPEDALIERI - DEBITI CONTRATTI ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1980 - TRASFERIMENTO AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.*
Ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e dell'art. 3, comma primo e secondo della legge Reg. Lazio 28 gennaio 1980 n. 10, i debiti contratti da un ente ospedaliero di detta regione in data anteriore all'1 gennaio 1980 ed in relazione alle sue attività istituzionali di assistenza sanitaria, ivi compresi, quindi, quelli assunti con un contratto di appalto per l'ampliamento di strutture immobiliari destinate all'assolvimento di tali compiti, si trasferiscono, a seguito della soppressione dell'ente medesimo, al comune territorialmente competente, pur se i debiti stessi siano maturati dopo la data suindicata, occorrendo aver riguardo alla data in cui è stato stipulato il contratto dal quale l'obbligazione deriva, e non a quella della sua esecuzione. (Conf 19/87, mass n 449829; (Conf 5857/86, mass n 454252; (Conf 3812/85, mass n 441395; (Conf 2087/85, mass n 439997).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 13, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 10 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)