Sez. L, Sentenza n. 251 del 13/01/1998 (Rv. 511522 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Diritto a (maggiore) prestazione previdenziale spettante "ex lege" - Domanda amministrativa non richiesta - Interessi e rivalutazione - Decorrenza - Dopo centoventi giorni dalla maturazione del diritto - Fattispecie relativa a riliquidazione della pensione ex art. 5 legge n. 233 del 1990.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Nel caso in cui il diritto ad una (maggiore) prestazione previdenziale sorga dalla data di entrata in vigore della legge che lo prevede, e non vi sia necessità di presentazione della domanda amministrativa per il suo conseguimento, gli interessi e la rivalutazione maturano, a norma dell'art. 442 cod. proc. civ. come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, dopo il decorso del termine di 120 giorni computato a partire dalla data stessa di entrata in vigore della nuova legge. (Fattispecie relativa a riliquidazione della pensione ex art. 5, comma decimo, legge n. 2 agosto 1990 n. 233; la S.C. ha confermato la sentenza di merito, impugnata dall'INPS, che aveva riconosciuto gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione al diritto ai singoli ratei).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)