Sez. L, Sentenza n. 4307 del 27/04/1998 (Rv. 514929 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Diritto a prestazione previdenziale - Mancata previsione di domanda amministrativa come presupposto per il sorgere dello stesso - Interessi e rivalutazione sulla somma dovuta - Decorrenza - Dalla data di maturazione del diritto.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Quando la legge, nell'attribuire il diritto ad una prestazione previdenziale, non prevede quale presupposto necessario la domanda dell'assicurato, gli interessi e la rivalutazione decorrono a norma dell'art. 442 cod. proc. civ., come inciso dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, dal centoventunesimo giorno alla data a partire dalla quale il diritto รจ stato riconosciuto.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)