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Sez. L, Sentenza n. 5530 del 09/04/2003 (Rv. 561993 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudiziale penale nel nuovo codice di procedura penale - Insussistenza - Conseguenze - Autonomia e separazione fra giudizio penale e giudizio civile - Limiti - Applicabilità della legge n. 97 del 2001 ai dipendenti della SpA Poste Italiane - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561993-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti. (Nella specie, relativa a dipendente postale licenziato per addebiti di carattere penale, la S.C. ha precisato che lo jus superveniens costituito dalla nuova normativa sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti pubblici non si applica ai rapporti di lavoro intercorrenti con la SpA Poste italiane, che non è amministrazione pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)