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Sez. L, Sentenza n. 9738 del 17/11/1994 (Rv. 488678 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - MORTE DELL'ASSICURATO | Domanda di pensione di inabilità presentata dall'assicurato - Continuazione della prestazione lavorativa fino alla morte - Mancanza di rinuncia alla retribuzione - Diritto degli aventi causa alla pensione di reversibilità ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488678-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - MORTE DELL'ASSICURATO

Ove siano incontestati il requisito sanitario e quello contributivo, la continuazione della prestazione lavorativa retribuita, dopo la presentazione della domanda di pensione d'inabilità e fino alla morte dell'assicurato, non impedisce - pur in mancanza di una rinuncia (condizionata o no) alla retribuzione anzidetta - l'acquisizione, da parte degli aventi causa, del diritto alla pensione di reversibilità (ragguagliata al contenuto economico della pensione d'inabilità).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)