Sez. U, Sentenza n. 3662 del 06/06/1980 (Rv. 407527 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTI - PREZZI - REVISIONE - PRETESA DEL PRIVATO ALLA REVISIONE - TUTELABILITA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGHE EX LEGGE N 700 DEL 1974 - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTI - PREZZI - REVISIONE - PRETESA DEL PRIVATO ALLA REVISIONE - TUTELABILITA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEROGHE EX LEGGE N 700 DEL 1974 - INSUSSISTENZA.*
La legge 21 dicembre 1974 n 700, sulla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, non introduce deroghe al principio in forza del quale la pretesa del privato diretta a conseguire detta revisione, per il caso in cui l'amministrazione appaltante non abbia assunto con il contratto uno specifico Obbligo in tale senso, e tutelabile davanti al giudice amministrativo, in quanto si ricollega ad una posizione di interesse legittimo. (V 888/78, mass n 390216; (V 631/76, mass n 379281).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Legge 21/12/1974 num. 700 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)