Sez. U, Sentenza n. 765 del 10/03/1969 (Rv. 339083 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - MINIMI - RINUNZIA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - MINIMI - RINUNZIA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'inderogabilita dei minimi tariffari, stabilita dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e procuratore non trova applicazione, nel caso di rinunzia - totale o parziale, preventiva o successiva, in qualsiasi Forma realizzata - alle competenze professionali, soltanto quando la rinunzia stessa si concreti nella gratuita totale o parziale delle prestazioni, derivante da causa di liberalita per motivi esclusivamente etici e sociali, e non di convenienza economica mediata. (V. 657-67, massima n. 326656 592-62).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)