Sez. 1, Sentenza n. 5526 del 29/10/1984 (Rv. 437193 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DECESSO DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO - CONTROVERSIA RIVOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO AL SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE - RELATIVO PROCEDIMENTO - RITO CAMERALE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 LEGGE N. 379 DEL 1967 CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL RITO CAMERALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DECESSO DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO - CONTROVERSIA RIVOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO AL SUBINGRESSO NEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE - RELATIVO PROCEDIMENTO - RITO CAMERALE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 LEGGE N. 379 DEL 1967 CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL RITO CAMERALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In tema di assegnazione di terre di riforma fondiaria, nel caso in cui l'assegnatario sia deceduto prima del riscatto senza designare l'erede destinato a subentrargli nel rapporto di assegnazione, la controversia rivolta all'individuazione, fra i discendenti in linea retta, del soggetto cui spetti detto subingresso, secondo la previsione dell'art. 7 della legge 29 maggio 1967 n. 379, è regolata dal rito camerale, stante l'implicito richiamo contenuto nella citata norma al disposto dell'art. 7 della legge 3 giugno 1940 n. 1078, ma il provvedimento che la conclude assume natura sostanziale di sentenza, statuendo su posizioni di diritto soggettivo in contraddittorio degli interessati, e, pertanto, ove reso in secondo grado dalla Corte d'appello, è impugnabile con ricorso ordinario per Cassazione. Tale principio manifestamente non pone il citato art. 7 della legge del 1967 in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché l'adozione del suddetto rito camerale configura una scelta del legislatore che è giustificata da esigenze di celerità, correlate alla peculiare natura della controversia, e che non implica alcuna menomazione del diritto di difesa dei contendenti. (V 6294/81, mass n 417097; (V 3794/80, mass n 407637).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)