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Sez. 5, Sentenza n. 27698 del 04/05/2018 Ud. (dep. 15/06/2018) Rv. 273556 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Pregressa condotta persecutoria nei confronti della vittima - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273556-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni. (Fattispecie relativa a reato di stalking in cui la Corte ha escluso sia la scriminante della legittima difesa, sia l'attenuante della provocazione invocata dal ricorrente, poichè le reciproche azioni violente si erano verificate nel contesto di una perdurante condotta persecutoria da parte dell'imputato in danno della vittima, che era stata attesa sotto casa e lì aggredita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)