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Sez. L, Sentenza n. 16498 del 15/07/2009 (Rv. 609709 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Dirigente d'azienda - Indennità supplementare di cui all'art. 19 del CCNL dirigenti 27 aprile 1995 - Spettanza - Condizioni - Recesso non assistito da giustificatezza - Necessità - Indennità di cui all'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 - Diversità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609709-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

In materia di rapporto di lavoro dei dirigenti d'azienda, l'indennità supplementare di cui all'art. 19 del CCNL dei dirigenti di aziende industriali del 27 aprile 1995 compete al dirigente licenziato solo nei casi in cui il recesso non sia assistito da giustificatezza, che può fondarsi sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbano necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost.. Né tale interpretazione della norma collettiva si pone in contrasto con la previsione dell'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 che, nell'attribuire una diversa indennità supplementare al dirigente licenziato, nei casi di crisi, ristrutturazione e riconversione aziendale asseverata con d.m., persegue l'obbiettivo di sopperire alle emergenze occupazionali conseguenti, in tali casi, all'esodo di una pluralità di dirigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 41, Contr. Coll. 27/04/1995 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)