Sez. L, Sentenza n. 24340 del 01/12/2010 (Rv. 615653 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Dirigente di azienda bancaria - Licenziamento - Disciplina applicabile - Licenziamento ingiustificato - Conseguenze - Art. 29 del c.c.n.l. 1 dicembre 2000 - Corresponsione di indennità supplementare - Spettanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento di dirigente di azienda bancaria, non trovano applicazione né la disciplina di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 2001, n. 223, né la tutela in materia di licenziamento individuale, bensì le disposizioni del CCNL del 1 dicembre 2000, che all'art. 26 richiama espressamente il D.M. n. 158 del 2000 il quale, all'art. 7, prevede, quanto agli assegni straordinari per il sostegno del reddito ed i versamenti contributivi correlati ai processi di ristrutturazione o per le situazioni di crisi, la salvezza delle norme di legge e del contratto collettivo e, all'art. 29, prevede l'attribuzione al dirigente ingiustificatamente licenziato di una indennità supplementare, proporzionata all'anzianità, norma quella da ultimo richiamata, applicabile anche al caso di recesso per asserite ragioni oggettive di riorganizzazione aziendale.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158 art. 7, Contr. Coll. 01/12/2000 art. 26, Contr. Coll. 01/12/2000 art. 29, Contr. Coll. 05/12/2002
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)