Sez. L, Sentenza n. 7752 del 19/12/1986 (Rv. 449725 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA - DEROGA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - CESSAZIONE DI UN SOLO RAMO DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE - ESTENSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA - DEROGA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - CESSAZIONE DI UN SOLO RAMO DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE - ESTENSIONE - LIMITI.*
La deroga - prevista dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 2 legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - al divieto di licenziamento della lavoratrice madre, dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, in ipotesi di cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice sia addetta, si riferisce anche all'ipotesi della cessazione di un solo ramo della attività aziendale, ma presuppone in tal caso l'accertamento della impossibilità di utilizzare la stessa negli altri rami della azienda. (V 5647/85, mass n 442839).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)