Sez. L, Sentenza n. 2082 del 09/04/1981 (Rv. 412801 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - REQUISITI RISPETTIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - D'ORDINE - REQUISITI RISPETTIVI.*
Attributo precipuo dell'impiegato di concetto รจ la sua predisposizione formale o di fatto a determinate attivita aziendali, con l'Obbligo di attenersi alle direttive dell'imprenditore o di chi per lui (dirigente o impiegato con funzioni direttive), ma con liberta di apprezzamento e facolta di iniziativa, sia pure limitatamente all'attivita affidatagli. L'impiegato d'ordine, invece, compie il proprio lavoro, anche se intellettivo, sotto il continuo controllo dei superiori e senza alcuna autonomia e discrezionalita. (V 3672/78, mass n 393185; (V 2885/78, mass n 392314; (Conf 1339/79, mass n 397602).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)