Sez. U, Sentenza n. 5172 del 12/03/2004 (Rv. 571115 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporti privatizzati - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario (D.Lgs. n. 80 del 1998) - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Fattispecie relativa a richiesta di pagamento di indebito prolungamento dell'orario di lavoro.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Ne consegue che qualora il lavoratore riferisca le proprie pretese retributive al prolungamento dell'orario effettivo giornaliero verificatosi dopo il 30 giugno 1998 a seguito della soppressione del servizio mensa, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non avendo alcun rilievo la data del provvedimento amministrativo di sostituzione del servizio con il sistema dei buoni pasto, essendo controverso il diritto alla retribuzione degli indebiti recuperi orari e non la non legittimità del provvedimento di soppressione del servizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)