Sez. U, Sentenza n. 3438 del 07/03/2003 (Rv. 561347 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporti privatizzati - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario (D.Lgs. n. 80 del 1998) - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Fattispecie relativa a richiesta di equo indennizzo da parte di un dipendente di azienda sanitaria locale.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto la questione con riguardo alla quale si determina la giurisdizione è identificata "quoad tempus" da uno specifico atto di gestione allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti costitutivi del diritto rivendicato sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione ed alla manifestazione della sua volontà al riguardo, in coincidenza con la quale si può ritenere verificato il dato storico rilevante. (Nella specie, relativa a domanda di equo indennizzo proposta da dipendente di azienda sanitaria locale, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione dell'A.g.o., in quanto il provvedimento conclusivo del relativo procedimento era intervenuto in epoca posteriore al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)