Sez. 4, Sentenza n. 45113 del 15/03/2005 Cc. (dep. 13/12/2005) Rv. 232820 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa - Criteri - Particolare rigorosità - Obbligo di motivazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di arresti domiciliari, il giudice, nell'autorizzare l'allontanamento domiciliare per attività lavorativa (art. 284, comma terzo, cod. proc. pen.), deve procedere ad una valutazione improntata a criteri di particolare rigore e, a tal fine, non può certamente prescindere dalla valutazione anche della compatibilità di tale attività con le esigenze cautelari (nella specie, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione reiettiva del tribunale de libertate, che aveva valutata con rigore la richiesta e saggiata negativamente la compatibilità con le esigenze cautelari, mettendo a tal riguardo in evidenza come l'autorizzazione richiesta, implicando la possibilità per il prevenuto di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata, avrebbe finito con il frustrare ogni possibilità di sottoporlo ai controlli necessari a fini cautelari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)