Sez. L, Sentenza n. 2059 del 26/02/1988 (Rv. 457934 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE - AVVENTIZI (IMPIEGATI NON DI RUOLO) - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE DI PERSONALE STRAORDINARIO DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE, CONSORZI E LORO AZIENDE - LIMITI ALLA FACOLTÀ DI TALI ENTI - SUPERAMENTO - NULLITÀ DEL RAPPORTO - EX ART. 5 DEL D.L. N. 702 DEL 1978 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE - AVVENTIZI (IMPIEGATI NON DI RUOLO) - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE DI PERSONALE STRAORDINARIO DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE, CONSORZI E LORO AZIENDE - LIMITI ALLA FACOLTÀ DI TALI ENTI - SUPERAMENTO - NULLITÀ DEL RAPPORTO - EX ART. 5 DEL D.L. N. 702 DEL 1978 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata - con riferimento all'art. 3 cost. - l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 d.l. 10 novembre 1978 n. 702 (convertito in legge dall'art. 1 legge 8 gennaio 1979 n. 3) - che, nell'introdurre limiti alla facoltà di comuni, province, consorzi e loro aziende di assunzione di personale straordinario con contratto a termine, stabilendo sia i presupposti che la durata massima dello stesso, commina la radicale sanzione della nullità del rapporto (anziché la conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex lege n. 230 del 1962) nel caso di assunzione temporanea in violazione di tali prescrizioni, atteso che tale speciale disciplina trova la sua ragionevole giustificazione - che esclude ogni disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti dagli enti pubblici economici con contratto a termine assoggettato esclusivamente alla citata legge n. 230 - nell'esigenza di risanamento della finanza locale, che concorre con l'esigenza di imparzialità stante l'Obbligo per i suddetti enti pubblici di assumere il personale (non salariato od ausiliario) a mezzo di pubblico concorso. (V 2730/86, mass n 445776; (V 696/85, mass n 438902).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)