Sez. L, Sentenza n. 696 del 02/02/1985 (Rv. 438902 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PERSONALE STRAORDINARIO - ASSUNZIONE DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE, CONSORZI E RISPETTIVA AZIENDE - DISCIPLINA EX ART. 5 DEL D.L. N. 702 DEL 1978 - PREVALENZA RISPETTO A QUELLA EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DELLE ASSUNZIONI TEMPORANEE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PERSONALE STRAORDINARIO - ASSUNZIONE DA PARTE DI COMUNI, PROVINCE, CONSORZI E RISPETTIVA AZIENDE - DISCIPLINA EX ART. 5 DEL D.L. N. 702 DEL 1978 - PREVALENZA RISPETTO A QUELLA EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DELLE ASSUNZIONI TEMPORANEE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - ESCLUSIONE.*
L'art. 5 del d.l. 10 novembre 1978 n. 702 (Disposizioni in materia di finanza locale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 legge 8 gennaio 1979 n. 3) - il quale stabilisce (fra l'altro) che l'assunzione di personale straordinario, da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, e commina, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle Disposizioni dello stesso articolo - contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del successivo d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito con legge 7 luglio 1980 n. 299) che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte degli enti predetti, esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato), con la conseguenza, in particolare, che tali assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesti un concorso o una prova pubblica selettiva, salva restando peraltro l'applicabilità della disciplina dell'art. 2126 cod. civ. (prestazione di fatto con violazione di legge).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 4, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 art. 1, Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)