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Sez. 3, Sentenza n. 493 del 13/02/1968 (Rv. 331540 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE ORALE - AMMISSIBILITA (LIMITI)- LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE OLTRE I LIMITI DI VALORE- POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - APPLICABILITA DEI SUDDETTI PRINCIPI.*
Stato
decisa il 1968-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331540-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE ORALE - AMMISSIBILITA (LIMITI)- LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE OLTRE I LIMITI DI VALORE- POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - APPLICABILITA DEI SUDDETTI PRINCIPI.*

L'ammissibilita della prova per teste oltre il limite di valore stabilito dalla prima parte dell'art.2721 cod. civ.e rimessa alla discrezionalita del giudice di merito, il quale provvede con riferimento ai criteri fissati dal capoverso della stessa norma, e cioe alla qualita delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza che renda verosimili i fatti dedotti. L'eccezione al divieto della prova testimoniale e, altresi, ammessa quando ricorra un principio di prova scritta proveniente dalla controparte (art. 2724 U. Comma cod. civ.) ed in tal caso la relativa indagine involge pur essa un apprezzamento di merito che, se congruamente e logicamente motivato, si sottrae al controllo di legittimita. Gli esposti principi si applicano anche sui procedimenti davanti al pretore, i cui poteri istruttori restano modificati limitatamente all'ammissione di ufficio della prova per testi e alla formulazione dei relativi capitoli (art 317 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Proc. Civ. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)