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Sez. 3, Sentenza n. 10558 del 19/07/2002 (Rv. 555966 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Ammissibilità da parte del giudice anche oltre i casi previsti dall'art. 2724 cod. civ. - Esercizio dei poteri discrezionali - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555966-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE

In materia di procedimento civile, poiché l'art. 2724 cod. civ. indica solamente i casi in cui la prova testimoniale è sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito, non è escluso che, anche là dove tali ipotesi legislativamente previste non ricorrano, detta prova possa essere validamente ammessa dal giudice di merito nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali nei casi di cui agli artt. 2721, secondo comma, e 2723 cod. civ. (non anche, invece, nella fattispecie dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento prevista dall'art. 2722 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)