Sez. 1, Sentenza n. 36231 del 20/09/2007 Cc. (dep. 03/10/2007) Rv. 237897 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Provvedimento emesso a seguito di udienza camerale anzichè "de plano" - Rimedio esperibile - Opposizione - Ricorso per cassazione proposto in luogo dell'opposizione - Qualificazione del ricorso come opposizione - Ammissibilità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di confisca avverso il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod.proc.pen., sia che abbia proceduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma terzo, cod.proc.pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché il ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice che ha deciso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)