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Sez. L, Sentenza n. 6195 del 15/07/1987 (Rv. 454494 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - "MUTATIO LIBELLI" - DIVIETO - ACCETTAZIONE ESPRESSA O TACITA DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454494-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - "MUTATIO LIBELLI" - DIVIETO - ACCETTAZIONE ESPRESSA O TACITA DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*

Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito; ciò perché in detto rito la rigida disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano. (V 3380/86, mass n 446343; (V 2034/86, mass n 445234; (V 1545/86, mass n 444917; (V 196/86, mass n 443839).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)