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Sez. L, Sentenza n. 6173 del 13/05/2000 (Rv. 536487 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Mezzi di impugnazione - Individuazione - Qualificazione giudiziale del rapporto controverso e rito in concreto adottato - Rilevanza - Opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia previdenziale - Procedimento svoltosi con il rito del lavoro - Appello - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536487-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In applicazione del principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza, nonché in base al procedimento in concreto adottato, la sentenza pronunciata dal pretore giudice del lavoro in merito all'opposizione proposta da un datore di lavoro contro l'ordinanza - ingiunzione contenente l'intimazione a pagare sanzioni amministrative per omissioni contributive è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, se il giudizio si è svolto, come del resto è previsto dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981, secondo il rito del lavoro, poiché il quarto comma di questo articolo rinvia alla disciplina processuale degli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ., senza richiamare anche la disposizione dell'art. 23, ultimo comma, della stessa legge, sull'inappellabilità della sentenza resa sull'opposizione all'ordinanza - ingiunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)