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Sez. 2, Sentenza n. 3263 del 11/05/1983 (Rv. 428159 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" - PRELIMINARE DI VENDITA - TERRENO SOGGETTO A VINCOLO DI DESTINAZIONE PREVISTO IN UN PIANO REGOLATORE GIÀ DEPOSITATO MA NON ANCORA APPROVATO - MANCATA MENZIONE DEL VINCOLO - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DEL PRELIMINARE PREVIO PAGAMENTO DI UN PREZZO RIDOTTO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428159-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" - PRELIMINARE DI VENDITA - TERRENO SOGGETTO A VINCOLO DI DESTINAZIONE PREVISTO IN UN PIANO REGOLATORE GIÀ DEPOSITATO MA NON ANCORA APPROVATO - MANCATA MENZIONE DEL VINCOLO - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DEL PRELIMINARE PREVIO PAGAMENTO DI UN PREZZO RIDOTTO - LEGITTIMITÀ.*

Il vincolo di destinazione, imposto su un immobile da un piano regolatore particolareggiato, deliberato e pubblicato mediante deposito nella segreteria comunale, ma non ancora approvato, costituisce, in considerazione della sua immediata operatività per effetto delle cosidette misure di salvaguardia (rese obbligatorie dalla legge 6 agosto 1967 n. 765), un Onere non apparente, limitativo del godimento del bene, secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ.. nell'ignoranza del suddetto vincolo, pertanto, non conoscibile e non dichiarato dalla controparte, l'acquirente del bene può conseguire una riduzione del prezzo, in base all'effettiva diminuzione del valore di mercato del medesimo, e, correlativamente, il promissario acquirente può chiedere l'esecuzione in Forma specifica del preliminare, mediante una sentenza che disponga il trasferimento della proprietà previo pagamento di un prezzo ridotto, rispetto a quello fissato con la promessa di vendita, secondo il criterio indicato. (V 6671/81, mass n 417535; (V 2679/80, mass n 406455; (V 2012/79, mass n 398414).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 2932, Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)