Sez. 2, Sentenza n. 2679 del 23/04/1980 (Rv. 406455 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ASSUNZIONE DA PARTE DEL PROMITTENTE DI OBBLIGAZIONI ACCESSORIE RISPETTO A QUELLA PRINCIPALE - AZIONI SPETTANTI AL PROMISSARIO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ASSUNZIONE DA PARTE DEL PROMITTENTE DI OBBLIGAZIONI ACCESSORIE RISPETTO A QUELLA PRINCIPALE - AZIONI SPETTANTI AL PROMISSARIO.*
Poiche nel sistema normativo approntato dall'art 2932 cod civ per l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto non e richiesta la necessaria ripetizione nella sentenza costitutiva dello stesso contenuto precettivo fissato nel contratto preliminare, qualora il promittente abbia assunto anche obbligazioni accessorie rispetto all'obbligazione principale di prestare il suo consenso per la conclusione del contratto definitivo, il promissario non e vincolato alla rigida alternativa di agire per la risoluzione del preliminare o per l'esecuzione specifica nei termini esattamente corrispondenti alle pattuizioni originarie, ma puo esercitare anche l'Azione di esatto adempimento, oltre che nella fase di svolgimento del preliminare (ove sia stata pattuita la consegna anticipata della cosa oggetto del trasferimento), anche in concomitanza con l'Esercizio dell'Azione di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere il contratto definitivo; e puo agire, altresi, per l'accertamento delle eventuali difformita della cosa e per il relativo indennizzo ovvero per la riduzione del prezzo a causa delle medesime. (V 3560/77, mass nn 387158 e 387160; (V 4478/76, mass n 383199).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)