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Sez. L, Sentenza n. 3897 del 10/08/1978 (Rv. 393495 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - RICHIESTA DEL CONCEDENTE PER IL RIOTTENIMENTO DEL POSSESSO DEL FONDO AL FINE DI COLTIVARLO DIRETTAMENTE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - LAVORO PERSONALE, FAMILIARE E DI MANO D'OPERA ESTRANEA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393495-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - RICHIESTA DEL CONCEDENTE PER IL RIOTTENIMENTO DEL POSSESSO DEL FONDO AL FINE DI COLTIVARLO DIRETTAMENTE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - LAVORO PERSONALE, FAMILIARE E DI MANO D'OPERA ESTRANEA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Il concedente, il quale richiede di rientrare nel possesso del fondo affittato per coltivarlo direttamente, deve svolgere una attivita agricola, abituale e permanente, anche se non professionale o qualificata da capacita tecnica e non esclusiva, mediante apporto, di lavoro personale e del gruppo familiare che deve essere prevalente rispetto alla mano d'opera estranea. Ai fini anzidetti, la prevalenza del lavoro del gruppo familiare sul lavoro estraneo deve essere valutata tenendo conto non soltanto della tipicita del lavoro del capo ma anche di quello dei componenti la famiglia nel suo complesso; mentre, nell'ambito del lavoro familiare, l'opera del capo-famiglia puo concretarsi anche in un'attivita di diretto e personale apporto al processo produttivo, mediante la sorveglianza e la direzione delle operazioni agricole, secondo i normali Usi e le correnti tecniche agricole, a condizione che essa sia esercitata in un'azienda di proporzioni tali da richiedere, per la sua gestione, il concorso della prevalente mano d'opera familiare. L'accertamento delle anzidette condizioni, compiuto dal giudice di merito con apprezzamento di fatto, non e censurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)