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Sez. 2 - , Sentenza n. 21462 del 20/03/2019 Ud. (dep. 16/05/2019) Rv. 276532 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Violazione dedotta in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragione - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276532-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

È deducibile, nel giudizio di cassazione, la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)