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Sez. 3, Sentenza n. 20885 del 15/04/2015 Cc. (dep. 20/05/2015) Rv. 264096 - 01

Accertamento in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264096-01

La violazione del divieto del "bis in idem" non è deducibile nel giudizio per cassazione mediante la produzione di documenti relativi ad elementi fattuali, in quanto la cognizione del giudice di legittimità opera sulla base degli atti del processo in corso, ma non può essere estesa dando ingresso in funzione di prova a documenti che, pur qualificabili in altri procedimenti come atti processuali, costituiscono elementi esterni rispetto al processo nel quale è invocata la preclusione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)