Sez. 3, Sentenza n. 35394 del 07/04/2016 Ud. (dep. 24/08/2016) Rv. 267997 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Deducibilità in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
La violazione del divieto del "ne bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", che, come tale, è deducibile nel giudizio di cassazione, a condizione che la decisione della questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la censura deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la deducibilità della questione, in relazione a due imputazioni, che, pur afferenti lo stesso titolo di reato omesso versamento IVA e la medesima data di commissione, riportavano importi differenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)