Sez. 1, Sentenza n. 2958 del 29/03/1996 (Rv. 496710 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Socio di una società di fatto - Reddito complessivo dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 1981 - I.L.O.R. gravante per lo stesso anno sulla società, ma da essi versato ai primi del 1982 - Deducibilità - Negazione da parte dell'amministrazione finanziaria - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria non può negare, utilizzando la procedura prevista dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e sul presupposto che il contribuente ha disatteso il principio di cassa, secondo l'amministrazione sancito dall'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, la deducibilità dal reddito complessivo del socio di una società di fatto, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1981, dell'ILOR, gravante per lo stesso anno sulla società, ma dalla stessa versata nei primi mesi del 1982, atteso che il potere dell'amministrazione previsto dal citato art. 36 bis è limitato alle ipotesi in cui la indeducibilità di un onere è rilevabile "ictu oculi" e non invece quando sia ritenuta in base ad una opinabile interpretazione della legge accolta dal fisco.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)