diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1886 del 06/05/1997 Cc. (dep. 04/06/1997) Rv. 208294 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Proscioglimento in giudizio per una parte delle contestazioni che legittimavano la custodia cautelare - Rivalutazione ora per allora dei termini di durata massima della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208294-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento ai reati per i quali si procede nella fase presa in considerazione, perciò il proscioglimento con la sentenza di primo grado per alcune delle imputazioni non determina la rivalutazione "ora per allora" dei termini di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado, ma produce i propri effetti solo per la fase successiva, per la quale i termini dovranno essere calcolati tenendo conto delle contestazioni residue, fatta salva la possibilità per l' imputato, qualora la pronuncia assolutoria venga definitivamente confermata, di richiedere la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)