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Sez. 5, Sentenza n. 13490 del 26/05/2008 (Rv. 603396 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Avviso di rettifica del valore dell'immobile oggetto di compravendita - Motivazione "per relationem" - Rinvio a stima dell'UTE non allegata all'avviso - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie successiva all'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, ma anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2001.
Stato
decisa il 2008-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603396-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

L'avviso di rettifica del valore di un cespite oggetto di compravendita, notificato al contribuente ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), è viziato da difetto di motivazione se non vi è allegata la stima dell'UTE (richiamata nell'avviso) in base alla quale l'amministrazione finanziaria ha determinato il maggior valore attesa la chiara natura precettiva della previsione di cui al comma 1, ultimo periodo, del citato art. 7, in forza del quale, quindi, ancor prima dell'entrata in vigore del d. lgs. N. 32 del 2001 (che, per le singole imposte, ne ha riprodotto ed in parte attenuato il disposto), l'Ufficio era tenuto all'allegazione dell'atto cui l'avviso di accertamento faceva riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)