Sez. 2, Sentenza n. 2035 del 10/04/1995 Cc. (dep. 16/05/1995) Rv. 201657 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere | Ordine di formulare l'imputazione emessa dal G.I.P. senza previa fissazione dell'udienza camerale - Illegittimità - Sussistenza - Nullità - Esclusione - Abnormità - Esclusione - Rilevabilità con il provvedimento conclusivo del procedimento.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere
Quando il GIP non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve necessariamente fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 409 comma secondo cod. proc. pen. e non può restituire "de plano" gli atti al P.M. con richiesta di formulazione dell'imputazione; tuttavia ove il GIP adotti un tale provvedimento, questo non è autonomamente ricorribile per cassazione sotto il profilo della nullità in virtù del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, né sotto quella dell'abnormità poiché devono considerarsi abnormi solo quei provvedimenti avulsi dagli schemi normativi e da considerarsi stravaganti e non quelli che, pur se adottati in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra i provvedimenti tipici dell'ufficio che li adotta. La illegittimità della richiesta, adottata in violazione di specifiche norme, potrà essere fatta valere, anche per la tutela di interessi più generali, mediante impugnazione del provvedimento definitivo del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)