Sez. 7, Ordinanza n. 19719 del 26/01/2016 Cc. (dep. 12/05/2016) Rv. 266838 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Necessità di ulteriori indagini - Ordinanza - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui vengano disposte nuove indagini, emesso a seguito dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)