Sez. 6, Sentenza n. 26010 del 23/04/2004 Cc. (dep. 09/06/2004) Rv. 229974 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - ammissibilità (limiti) | Abitacolo di autovettura - Installazione di microspie - Mancata previsione delle modalità di apposizione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. - Irrilevanza della questione - Luogo di privata dimora - Esclusione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - ammissibilità (limiti)
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen., in relazione alla mancata previsione delle modalità della installazione delle microspie nei luoghi di privata dimora, è irrilevante nei procedimenti in cui le intercettazioni siano state effettuate all'interno dell'abitacolo di una autovettura, in quanto non è da considerare luogo di dimora privata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614, Costituzione art. 14, Costituzione art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)