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Sez. L, Sentenza n. 5890 del 14/06/1999 (Rv. 527457 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE | Terapie praticate da un cittadino italiano all'estero - Patologia di eccezionale gravità richiedente improcrastinabile ricovero presso un centro ospedaliero di altissima specializzazione - Assistenza sanitaria indiretta - Ottenibilità - Preventiva autorizzazione da parte degli organi italiani competenti - Necessità - Esclusione - Accertamento della possibilità di ottenere le cure e il ricovero, alle stesse condizioni, in territorio nazionale presso strutture pubbliche o convenzionate - Ininfluenza - Tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione - Portata.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527457-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE

In tema di assistenza sanitaria del cittadino italiano per terapie praticate all'estero, sia le leggi di riferimento(nn. 833 del 1978 e 595 del 1995), coordinate tra loro ed armonizzate con il principio di cui all'art. 32 Cost., sia la normativa secondaria delegata per la concreta applicazione delle suddette leggi, ove correttamente interpretata, consentono l'assistenza indiretta - e, pertanto, il rimborso delle spese sostenute - in tutti i casi in cui per l'interessato che si sia trovato fuori dal territorio nazionale sia configurabile, indipendentemente da ogni forma di autorizzazione preventiva da parte degli organi competenti italiani, la ipotesi di eccezionale gravità della patologia, da accertare a posteriori, comportante la urgente necessità di un improcrastinabile ricovero presso un centro ospedaliero di altissima specializzazione ai fini di una adeguata e tempestiva terapia immediata, senza che il detto ricovero e le cure in loco possano essere subordinati all'accertamento che gli stessi siano eventualmente ottenibili, alle medesime condizioni, in territorio nazionale presso strutture pubbliche o convenzionate. Infatti, il significato precettivo più profondo dell'art. 32 della Costituzione - nel quale la tutela della salute è considerata come fondamentale, primario e inviolabile diritto dell'individuo e interesse della collettività - afferisce ad un diritto soggettivo il cui riconoscimento e la cui attuazione non soffrono limitazioni di sorta né spaziale né temporale, da parte di leggi ordinarie o di normative secondarie che comunque ne possano condizionare l'esercizio in qualsivoglia direzione e pertanto anche sotto il profilo dell'assistenza sanitaria diretta o indiretta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)