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Sez. 3, Sentenza n. 11462 del 17/05/2007 (Rv. 598085 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Assistenza sanitaria per cure all'estero - Rimborso delle spese sostenute nel caso di urgenza determinata da infortunio non professionale - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Configurabilità - Esclusione - Assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero - Rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche senza preventiva autorizzazione - Presupposto dell'eccezionale gravità ed urgenza delle cure - Necessità - Fattispecie - Diritto del paziente alla libera scelta dell'intervento - Esclusione - Risarcibilità dell'intervento eseguito all'estero - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598085-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI

In tema di assistenza sanitaria del cittadino italiano all'estero, la legge n. 595 del 1995 (e la normativa secondaria emanata in attuazione di essa), ove correttamente interpretate, garantiscono ai cittadini italiani un'assistenza sanitaria estera di carattere esclusivamente sussidiario, in presenza di determinati presupposti, ma non prevedono il diritto del cittadino all'assistenza sanitaria globale usufruibile anche nel caso di urgenza derivata da infortunio non professionale. Nè è fondato il dubbio di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento configurabile tra quest'ultimo caso e la situazione di chi si ricovera all'estero per prestazioni urgenti di altissima specializzazione, in quanto, salvo il nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. in difesa degli indigenti, il legislatore incontra il limite delle risorse finanziarie disponibili. Con riguardo all'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero - quale disciplinata in generale dal D.M. sanità 3 novembre 1989 (poi modificato dal D.M. sanità 30 agosto 1991), la cui violazione è censurabile in Cassazione stante il carattere normativo del decreto - il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell'eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse. (Nella fattispecie, in cui il rifiuto dell'assistito di sottoporsi ad intervento chirurgico presso le strutture italiane era dipeso dal tipo di tecnica operatoria praticata in Italia, rispetto a quella praticata all'estero e da lui preferita perché conservativa della valvola aortica - tecnica che, a giudizio del CTU, presenta vantaggi e svantaggi rispetto alle tecniche praticate in Italia, - è stato affermato che la normativa vigente non legittima ai fini della risarcibilità dell'intervento, la libera scelta del paziente, ma esige che la scelta stessa sia dettata dalla non adeguatezza dell'intervento eseguibile o dalla esigenza obiettiva di procedure o tecniche non praticate in Italia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 CORTE COST., DM Sanità 03/11/1989 art. 3, DM Sanità 03/11/1989 art. 7, DM Sanità 30/08/1991

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)