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Sez. U, Sentenza n. 19 del 21/06/2000 Cc. (dep. 13/07/2000) Rv. 216336 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Facoltà della parte di proporre personalmente il ricorso - Nozione di "parte" - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216336-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 613 cod. proc. pen., secondo la quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell'impugnazione, che la norma di cui all'art. 571, comma primo, stesso codice riconosce al solo imputato. E invero una simile disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall'imputato, non risultano in essa contemplati. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto personalmente da custode di cose sequestrate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)