Sez. U, Sentenza n. 1888 del 20/04/1978 (Rv. 391247 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL PREDETTO CONSIGLIO IN MATERIA DISCIPLINARE E D'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ALBI - RICORSO PER CASSAZIONE - UNICITA DEL TERMINE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PARTE NECESSARIA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL PREDETTO CONSIGLIO IN MATERIA DISCIPLINARE E D'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ALBI - RICORSO PER CASSAZIONE - UNICITA DEL TERMINE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PARTE NECESSARIA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Ai sensi degli artt 35 e 36 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 e 66 del RD 22 gennaio 1934 n 37, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, va notificato, entro l'unico termine all'uopo assegnato, anche al consiglio dell'ordine che ha emesso i provvedimenti impugnati, in qualita di parte necessaria. Pertanto, l'omissione di tale notificazione comporta l'inammissibilita del ricorso, restando preclusa la possibilita di disporre l'integrazione del contraddittorio dopo il decorso di detto termine. (Conf 3014/77, mass n 386573; (Conf 3156/75, mass n 377255).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 36, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)