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Sez. 3, Sentenza n. 25936 del 15/07/2020 Cc. (dep. 11/09/2020) Rv. 280362 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive – Provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza – Convalida del giudice per le indagini preliminari – Omessa motivazione – Conseguenze – Annullamento senza rinvio – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280362-01

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Va annullata senza rinvio l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in sede di convalida del provvedimento del questore emesso ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n, 401, ometta di motivare o presenti una motivazione meramente apparente in ordine ai presupposti legittimanti l'adozione della misura, posto che un eventuale annullamento con rinvio, funzionale all'esercizio di un controllo postumo, vanificherebbe l'esigenza di rispettare il termine di 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, legislativamente previsto in presenza di una misura limitativa della libertà personale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel diverso caso in cui il controllo del giudice sia stato esercitato, pur non compiutamente, l'annullamento va invece disposto con rinvio).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)