Sez. 3, Sentenza n. 5502 del 06/11/2008 Cc. (dep. 09/02/2009) Rv. 242471 - 01
SPORT | Misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - Convalida del G.i.p. - Annullamento con rinvio - Doveri del giudice di rinvio - Individuazione.
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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione o per violazione dei termini a difesa dell'ordinanza di convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione ad un ufficio o comando di polizia, il giudice deve procedere a rinnovare la valutazione della misura di prevenzione, ovviando al vizio di motivazione o disponendo darsi avviso all'interessato del nuovo termine entro cui esercitare il diritto di difesa cartolare. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che in tale ultimo caso la decisione sulla convalida deve intervenire dopo la scadenza del predetto termine).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)