Sez. U, Sentenza n. 44273 del 27/10/2004 Cc. (dep. 12/11/2004) Rv. 229112 - 01
SPORT | Provvedimenti del questore relativi a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Ordinanza di convalida del g.i.p. - Motivazione che si limiti ad un controllo meramente formale - Conseguenze - Annullamento con rinvio.
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Va annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., limitandosi ad un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)