Sez. 5, Sentenza n. 1281 del 17/03/1997 Cc. (dep. 19/04/1997) Rv. 207388 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli att - Obbligo - Potere di selezione dell'Autorità procedente - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In materia di riesame delle misure cautelari, con riferimento all'obbligo di trasmissione degli atti (art. 309 comma quinto), deve ritenersi che al P.M. o al G.I.P. non spetti nessun potere di selezione degli atti al fine di giustificare tagli arbitrari che pregiudicano, dal punto di vista materiale, la pienezza del contenuto della documentazione e, sotto il profilo del giudizio, la sua globale valenza espressiva e rappresentativa. Ed a tale valenza deve essere informato il giudizio del tribunale del riesame sicché esso è precluso laddove la manchevole trasmissione degli atti non consenta l'informazione completa in ordine a quegli atti depositati ai sensi dell'art. 291 e valutati dal G.I.P. al fine dell'emissione della misura. La mancata trasmissione nei termini degli atti preclude in radice ogni potere del giudice del riesame e non consente il permanere in vita della stessa misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)