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Sez. 6, Sentenza n. 3529 del 12/11/1998 Cc. (dep. 01/02/1999) Rv. 212562 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti presentati al Gip con la richiesta - Trasmissione incompleta - Censurabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212562-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame dei provvedimenti cautelari, la mancata trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato non determina nullità e/o inefficacia alcuna quando l'omissione riguarda atti contenenti elementi di accusa che, pur citati nel provvedimento cautelare, risultino superflui ai fini della conferma della misura in ragione della presenza di altri elementi sui quali essa trova pieno fondamento, essendo irrilevante la mancata trasmissione di atti contenenti elementi a discarico, in caso di ininfluenza di questi a fronte del quadro indiziario emergente da quelli trasmessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)