Sez. 6, Sentenza n. 3304 del 02/09/1997 Cc. (dep. 18/09/1997) Rv. 208857 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti su presentati al Gip con la richiesta - Trasmissione incompleta - Omessa trasmissione di atti contenenti elementi marginali a carico o a discarico - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame dei provvedimenti cautelari, la mancata trasmissione degli atti sui quali si fonda il provvedimento impugnato, è idonea a determinare nullità del procedimento di riesame e del provvedimento che lo conclude. Tuttavia tale effetto non si produce quando tale omissione riguardi atti contenenti elementi di accusa che, pur citati nel provvedimento cautelare, risultino superflui ai fini della conferma della misura in ragione della presenza di altri elementi sui quali essa trova pieno fondamento. Nello stesso modo può essere irrilevante la omessa trasmissione di atti contenenti elementi a discarico, quando questi sarebbero comunque ininfluenti a fronte del quadro indiziario emergente da quelli trasmessi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)